Asd Natura e Vita Nordic Walking Martellago


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Statuto Asd Natura e Vita

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

FINALITÀ' E STRUTTURE


Art. 1 ) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

Natura e Vita ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


Art. 2) l'Associazione ha sede in Via Fornaci n°. 12 a Martellago Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono ARANCIO - GRIGIO
Art. 4) l'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
Art.5) Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività polisportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica .per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.
L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata e/o degli altri Enti di Promozione Sportiva e delle F.S.N del CONI.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche ed in particolare di Nordic
Walking;
o promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle
attività sportive
o indire corsi di avviamento allo sport di attività motoria e di mantenimento;
o organizzare corsi di formazione e qualificazione per istruttori e per operatori sportivi;
o favorire lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità delle persone per l'espressione
piena e libera nel mondo esterno attraverso lo sport e 1' aggregazione;
o gestire, impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e altre strutture;
o organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni,
tornei, giochi, escursioni, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
o svolgere eventuali attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali
e amministrative;
o potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati,
per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito,
anche su basi passive;


L' ASSEMBLEA


Art 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e II Presidente.
Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta contenente le materie da discutere da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali e/o luoghi in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto al voto e può rappresentare per delega fino ad un massimo di altri due soci.
Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva: annualmente il bilancio consuntivo e preventivo -procede all'elezione del Consiglio Direttivo qualora sia necessario il rinnovo delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno - approva gli eventuali regolamenti
Art. 19). L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

I SOCI


Art. 6) Possono essere soci (ordinari - sostenitori) dell'associazione tutti coloro, in quantità illimitata, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Art. 7) L'ammissione all' associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
Art. 8) Tutti i soci hanno il diritto/dovere di partecipare all' attività associativa e alle attività promosse dall'associazione. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituito.
Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità, o a causa di morte.
La dimissioni e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
L'espulsione e la dimissioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo la cui delibera deve essere espressamente comunicata allo stesso associato.
L'espulsione avviene quando il socio : ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell' Associazione - per mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'Associazione o sia inadempiente nel pagamento della quota associativa.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto. Hanno effetto solo dopo la loro accettazione e successiva annotazione sul libro dei soci.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo e in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Art. 11) II decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.24) II Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest' ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) II Vice Presidente Vicario coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 26) II Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità demandandone ali' amministratore il materiale pagamento.
Art. 27) L'amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell' associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. All'amministratore spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art.28) Le funzioni di Segretario e Amministratore possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento dell'Amministratore a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dell'Amministratore .
Art. 29) II Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro venti giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE


Art. 21) II Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato il Presidente il o/i vice Presidente/i, l'Amministratore ed il Segretario. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell' associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili;
Art. 22) II Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell'associazione;
-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e
dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del
rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente
unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno
sociale;
-La fissazione delle quote sociali;
-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello
statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
-La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito
comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito
regolamento;
-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi per compiere tutti gli atti
necessari alla corretta amministrazione dell'associazione;
Art. 23) II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario con convocazione via fax, o e-mail o lettera da consegnare a mano, con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione. Le riunioni di Consiglio Direttivo sono valide e si può deliberare se è presente almeno la maggioranza dei componenti il direttivo stesso. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti.


PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO


Art. 30) II patrimonio dell' Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell' associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
Art. 31 ) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali ovvero per contribuire ad iniziative di solidarietà promosse dal CIAI, Medici Senza Frontiere e/o altre organizzazioni di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo.
Art. 32) L'anno associativo e l'anno fiscale decorrono dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea entro il 30/ 4 di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. Ogni associato in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti

FUNZIONAMENTO


Art. 33) L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità correlate all'entità e complessità dell'impegno richiesto.
Per la visibilità dell'Associazione, la pubblicazione delle attività della stessa e comunicazioni ai soci è stato istituito apposito sito internet all'indirizzo www.nordicwalkingmartellago.it
Per la gestione del patrimonio dell'associazione potrà essere acceso un conto corrente a nome dell'associazione stessa a firma del presidente e del tesoriere.
LO SCIOGLIMENTO
Art. 34) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni
NORME FINALI
Art. 35 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il Presidente dell'Assemblea Luciano Biasini

II Segretario dell'assemblea Corò Franco.

Seguono le firme dei soci presenti: Lugo Stefano Francesco Russo.

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